Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica - Riduzione del 50 per cento dei termini previsti dai singoli procedimenti di competenza della Regione e degli Enti locali correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente", per contrasto della disposizione denunciata con la normativa statale in tema di V.I.A. e di V.A.S. - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, che, per la realizzazione delle opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica, riduce del 50 per cento i termini previsti dai singoli procedimenti di competenza della Regione e degli Enti locali correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali. Tenuto conto che la procedura di valutazione di impatto ambientale è autonoma, ancorché connessa, rispetto al procedimento amministrativo nell'ambito del quale si colloca, non è ravvisabile alcuna interrelazione tra la riduzione della durata dei procedimenti e la violazione dei precetti contenuti nelle norme statali evocate, che la Regione e le amministrazioni aggiudicatrici sono comunque tenute ad osservare.
In tema di VIA, v. citata sentenza n. 234/2009.