Ordinanza 222/2010 (ECLI:IT:COST:2010:222)
Massima numero 34763
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  09/06/2010;  Decisione del  09/06/2010
Deposito del 17/06/2010; Pubblicazione in G. U. 23/06/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Notificazioni - Irreperibilità o rifiuto di ricevere copia dell'atto - Decorrenza degli effetti della notifica per il destinatario, secondo il diritto vivente, dalla data di spedizione della raccomandata informativa - Mancata previsione che la notificazione si abbia per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata ovvero dalla data di ritiro della copia dell'atto o della raccomandata contenente quest'ultimo, se anteriore - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e del giusto processo, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della censurata disposizione - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dalla data di spedizione della raccomandata informativa, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro della copia dell'atto o della raccomandata contenente quest'ultimo, se anteriore. Successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 3 del 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto.

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 140 cod. proc. civ., v. la citata sentenza n. 3/2010.

Nel senso che l'efficacia ex tunc della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente, v., da ultimo, le citate ordinanze n. 327/2009, n. 326/2009 e n. 325/2009.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 140  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte

legge  20/11/1982  n. 890  art. 8    co. 4  

decreto legge  14/03/2005  n. 35  art. 2  

legge  14/05/2005  n. 80  art.