Decreto-legge - In genere - Decreti-legge a carattere plurimo - Condizioni di validità - Omogeneità di scopo (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione introdotta con decreto-legge che differisce il termine di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, in materia di funzionamento degli uffici giudiziari). (Classif. 076001).
I provvedimenti governativi d’urgenza aventi ab origine carattere plurimo, seppure non possono dirsi di per sé esenti da problemi rispetto al requisito dell’omogeneità, non per questo si pongono necessariamente in contrasto con i presupposti ricavabili dall’art. 77, secondo comma, Cost. allorché presentano una sostanziale omogeneità di scopo o recano una normativa unitaria sotto il profilo della finalità perseguita. (Precedenti: S. 213/2021 – mass. 44352, S. 30/2021 – mass. 43627, S. 149/2020 – mass. 43412, S. 115/2020 – mass. 43527, S. 170/2017 – mass. 41978; S. 244/2016 –mass. 39155, S. 154/2015 – mass. 38489, S. 32/2014 – mass. 37669).
Il requisito dell’omogeneità dei contenuti del decreto-legge è uno degli indici idonei a rivelare la sussistenza (o, in sua assenza, il difetto) delle condizioni di validità del provvedimento governativo. E proprio la straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina in proposito, può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi. (Precedenti: S. 93/2011 – mass. 35500, S. 171/2007 – mass. 31331).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., – dell’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, poi convertito, con modificazioni e con diverso titolo, nella legge n. 199 del 2022, che introduce l’art. 99-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui il termine di entrata in vigore di quest’ultimo è differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022. La disposizione censurata non è estranea rispetto alla traiettoria finalistica portante del decreto, rappresentata dalla prevalente necessità di dettare misure imposte dall’approssimarsi di termini e scadenze, in ragione della ravvisata necessità di garantire l’ordinata immissione dei contenuti del d.lgs. n. 150 del 2022 e dei rilevanti adempimenti organizzativi che essi comportano negli uffici giudiziari). (Precedenti: S. 8/2022 – mass. 44472; S. 149/2020 – mass. 43412).