Sentenza 223/2010 (ECLI:IT:COST:2010:223)
Massima numero 34765
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  21/06/2010;  Decisione del  21/06/2010
Deposito del 24/06/2010; Pubblicazione in G. U. 30/06/2010
Massime associate alla pronuncia:  34764


Titolo
Circolazione stradale - Norme della Regione Campania - Regolamentazione ed uso degli apparecchi di misurazione della velocità (autovelox) sulle strade di proprietà regionale - Divieto dell'uso repressivo di tali apparecchi - Previsione dell'obbligatoria distanza di quattro chilometri tra la segnalazione e l'autovelox - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di circolazione stradale - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h) e l), Cost., la legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità "autovelox" sulle strade di proprietà regionale), poiché, nell'assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata nel 2001, la disciplina della circolazione stradale è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato. Quanto alle disposizioni espressamente censurate dal ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 2, comma 1, dell'impugnata legge regionale, che non consente l'uso repressivo degli apparecchi di misurazione della velocità, si pone in contrasto con la normativa statale (art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992), secondo cui «per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerati fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate»; e l'art. 5, comma 2, che dispone che «tra la segnalazione e l'"autovelox" deve esserci una distanza di quattro chilometri», contrasta con l'art. 142, comma 6-bis, dello stesso d.lgs., per il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. Le norme impugnate e quelle che residuerebbero tendono a sostituirsi alle norme del Nuovo codice della strada aventi lo scopo di indurre gli automobilisti ad un corretto comportamento nella guida, anche al fine di sanzionare il superamento dei limiti di velocità.

In merito all'attribuzione della disciplina della circolazione stradale alla competenza esclusiva dello Stato, v. la citata sentenza n. 428/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  22/07/2009  n. 10  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

codice della strada (d.lgs. 30-4-1992, n. 285)    n.   art. 45    co. 1  

codice della strada (d.lgs. 30-4-1992, n. 285)    n.   art. 45    co. 6  

codice della strada (d.lgs. 30-4-1992, n. 285)    n.   art. 142  

codice della strada (d.lgs. 30-4-1992, n. 285)    n.   art. 201    co. 1  bis, lett. e) e f)

decreto del Presidente della Repubblica  16/12/1992  n. 495  art. 192  

decreto ministeriale  15/08/2007  n.   art. 2    co. 1