Sentenza 224/2010 (ECLI:IT:COST:2010:224)
Massima numero 34766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  21/06/2010;  Decisione del  21/06/2010
Deposito del 24/06/2010; Pubblicazione in G. U. 30/06/2010
Massime associate alla pronuncia:  34767  34768  34769


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere - Cessazione automatica dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, con possibilità di riconferma - Eccezione di inammissibilità della questione per inapplicabilità della norma censurata nel giudizio a quo - Reiezione.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 - impugnato, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., in quanto prevede che il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati - deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa regionale, per inapplicabilità della norma censurata nel giudizio a quo. Infatti, il rimettente, con motivazione non implausibile, ha evidenziato che l'art. 3-bis, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992 demanda alla Regione la disciplina delle cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e con il direttore sanitario, conseguentemente rinviando, per tale aspetto, anche alla normativa regionale, e quindi alla norma censurata, la quale contempla proprio una causa di interruzione del rapporto.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  16/06/1994  n. 18  art. 15  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 98

Altri parametri e norme interposte