Sentenza 224/2010 (ECLI:IT:COST:2010:224)
Massima numero 34766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
21/06/2010; Decisione del
21/06/2010
Deposito del 24/06/2010; Pubblicazione in G. U. 30/06/2010
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere - Cessazione automatica dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, con possibilità di riconferma - Eccezione di inammissibilità della questione per inapplicabilità della norma censurata nel giudizio a quo - Reiezione.
Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere - Cessazione automatica dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, con possibilità di riconferma - Eccezione di inammissibilità della questione per inapplicabilità della norma censurata nel giudizio a quo - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 - impugnato, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., in quanto prevede che il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati - deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa regionale, per inapplicabilità della norma censurata nel giudizio a quo. Infatti, il rimettente, con motivazione non implausibile, ha evidenziato che l'art. 3-bis, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992 demanda alla Regione la disciplina delle cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e con il direttore sanitario, conseguentemente rinviando, per tale aspetto, anche alla normativa regionale, e quindi alla norma censurata, la quale contempla proprio una causa di interruzione del rapporto.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 - impugnato, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., in quanto prevede che il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati - deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa regionale, per inapplicabilità della norma censurata nel giudizio a quo. Infatti, il rimettente, con motivazione non implausibile, ha evidenziato che l'art. 3-bis, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992 demanda alla Regione la disciplina delle cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e con il direttore sanitario, conseguentemente rinviando, per tale aspetto, anche alla normativa regionale, e quindi alla norma censurata, la quale contempla proprio una causa di interruzione del rapporto.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
16/06/1994
n. 18
art. 15
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 98
Altri parametri e norme interposte