Sentenza 224/2010 (ECLI:IT:COST:2010:224)
Massima numero 34767
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  21/06/2010;  Decisione del  21/06/2010
Deposito del 24/06/2010; Pubblicazione in G. U. 30/06/2010
Massime associate alla pronuncia:  34766  34768  34769


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere - Cessazione automatica dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, con possibilità di riconferma - Eccezioni di inammissibilità della questione per essere il giudizio a quo definibile senza necessità di accertare l'illegittimità costituzionale della norma censurata - Reiezione.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 - impugnato, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., in quanto prevede che il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati - devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità della questione, sollevate dalla difesa regionale e da una delle parti del processo principale, per essere l'azionata pretesa risarcitoria esaminabile dal rimettente applicando l'art. 2227 cod. civ. e senza necessità di ricorrere alla norma censurata o, comunque, anche in assenza della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale. Invero, sia l'eterogeneità della fattispecie di cui al citato art. 2227 cod. civ. (concernente l'esercizio del recesso da parte del committente nell'ambito della disciplina del lavoro autonomo privatistico) rispetto a quella oggetto del giudizio a quo, sia la precisa individuazione del petitum del giudizio stesso (in cui il ricorrente ha invocato una tutela risarcitoria in dipendenza dell'accertamento di un inadempimento contrattuale) escludono che la controversia possa essere risolta dal Tribunale adito senza necessità di accertare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata e mediante il solo riconoscimento all'interessato di un'indennità prevista dalla predetta disposizione del codice civile. Costituisce, infatti, presupposto indefettibile dell'azionata pretesa risarcitoria il previo accertamento, sul piano oggettivo, dell'illegittimità della norma sull'interruzione automatica del rapporto di lavoro.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  16/06/1994  n. 18  art. 15  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 98

Altri parametri e norme interposte