Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere - Cessazione automatica dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, con possibilità di riconferma - Eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza sullo specifico petitum risarcitorio del giudizio a quo - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 - impugnato, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., in quanto prevede che il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati - deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa regionale, per irrilevanza sullo specifico petitum risarcitorio del giudizio a quo. Infatti, il ricorrente nel giudizio principale ha chiesto il risarcimento del danno, deducendo l'illegittimità dell'intervenuta interruzione automatica del suo rapporto dirigenziale, disposta in applicazione della norma censurata. Pertanto, solo l'accertamento dell'illegittimità costituzionale della norma, che ha autorizzato l'Amministrazione ospedaliera a dichiarare la cessazione automatica del rapporto, permetterebbe al giudice a quo di valutare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria azionata.
Sull'incompatibilità costituzionale della sola previsione di strumenti di tutela risarcitoria in favore del dirigente rimosso illegittimamente, v. la citata sentenza n. 351/2008.