Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali od ospedaliere - Cessazione automatica dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, con possibilità di riconferma - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18, secondo cui il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. La norma in esame contempla un meccanismo di decadenza automatica e generalizzata dalle suddette funzioni dirigenziali, lesivo del principio di continuità dell'azione amministrativa che rinviene il suo fondamento nell'art. 97 Cost. La scelta fiduciaria del direttore amministrativo, effettuata con provvedimento ampiamente discrezionale del direttore generale, non implica che l'interruzione del conseguente rapporto di lavoro possa avvenire con il medesimo margine di apprezzamento discrezionale, poiché, una volta instaurato detto rapporto, vengono in rilievo altri profili, connessi, da un lato, all'interesse dell'Amministrazione ospedaliera alla continuità delle funzioni espletate dal direttore amministrativo, e, dall'altro lato, alla tutela giudiziaria, costituzionalmente protetta, delle situazioni soggettive del dirigente. La valutazione di tali esigenze determina il contrasto della censurata disposizione con il principio costituzionale di buon andamento, in quanto essa non ancora l'interruzione del rapporto d'ufficio in corso a ragioni interne a tale rapporto, che - legate alle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore amministrativo - siano idonee ad arrecare un vulnus ai principi di efficienza, efficacia e continuità dell'azione amministrativa. Inoltre, l'automatica interruzione ante tempus del rapporto non consente alcuna valutazione qualitativa dell'operato del direttore amministrativo, che sia effettuata con le garanzie del giusto procedimento, nel cui ambito il dirigente potrebbe far valere il suo diritto di difesa, sulla base eventualmente dei risultati delle proprie prestazioni e delle competenze esercitate in concreto nella gestione dei servizi amministrativi a lui affidati, e il nuovo direttore generale sarebbe tenuto a specificare le ragioni, connesse alle pregresse modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali da parte dell'interessato, idonee a fare ritenere sussistenti comportamenti di quest'ultimo suscettibili di integrare la violazione delle direttive ricevute o di determinare risultati negativi nei servizi di competenza e giustificare, dunque, il venir meno della necessaria consonanza di impostazione gestionale tra direttore generale e direttore amministrativo. Infine, non rileva la circostanza che la norma prevede la possibilità di riconferma del direttore amministrativo: il relativo potere del direttore generale non attribuisce, infatti, al rapporto dirigenziale in corso con l'interessato alcuna significativa garanzia, atteso che dal mancato esercizio del predetto potere la norma censurata fa derivare la decadenza automatica senza alcuna possibilità di controllo giurisdizionale.
Sulla natura fiduciaria degli incarichi di direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere, v. la citata sentenza n. 233/2006.
Sull'incompatibilità costituzionale di meccanismi di decadenza automatica, lesivi del principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., «ove riferiti a figure dirigenziali non apicali, ovvero a titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l'ordinamento non attribuisce, in ragione delle loro funzioni, rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina», v. le citate sentenze n. 34/2010, n. 351/2008, n. 161/2008, n. 104/2007 e n. 103/2007.
Sull'esigenza costituzionalmente rilevante che non vi sia «discontinuità della gestione», v. la citata sentenza n. 55/2009.