Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Dirigenza - Immissione a domanda nel ruolo della dirigenza della Regione dei soggetti, attualmente in servizio, che abbiano superato una selezione di evidenza pubblica ed abbiano ricoperto un incarico dirigenziale per almeno cinque anni consecutivi - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22. La norma regionale censurata attribuisce ai soggetti che, in seguito ad una precedente selezione di evidenza pubblica, abbiano ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione e attualmente prestino servizio presso le stesse, il diritto di essere immessi, su semplice domanda, nel ruolo della dirigenza della Regione. La lesione del principio del pubblico concorso, nel caso in esame, è accentuata dal carattere assolutamente potestativo del diritto alla stabilizzazione contemplato nella norma impugnata, la quale autorizza il personale dirigente assunto in via precaria ad essere stabilizzato su semplice domanda e, dunque, senza alcuna giustificazione della necessità funzionale dell'amministrazione e senza alcuna valutazione della professionalità e dell'attività svolta da questi dirigenti.
Sulla regola del concorso pubblico, v. citate sentenze n. 363/2006, n. 215/2009, n. 9/2010, n. 293/2009 e n. 100/2010.