Sicurezza pubblica - Volontariato - Comuni, Province e Città metropolitane - Possibilità, per i sindaci, di avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati, al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali situazioni di "disagio sociale" - Violazione della competenza regionale residuale nella materia "servizi sociali" - Illegittimità costituzionale parziale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94, limitatamente alle parole «ovvero situazioni di disagio sociale». Infatti, in relazione a detta espressione «situazioni di disagio sociale» non risulta praticabile una lettura conforme al dettato costituzionale. La valenza semantica propria della locuzione «disagio sociale» - già di per sé assai più distante, rispetto a quella di «sicurezza urbana», dall'ambito di materia previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. - si coniuga all'impiego della disgiuntiva «ovvero» («eventi che possano recare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale»), che rende palese l'intento del legislatore di evocare situazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle sottese dalla locuzione precedente. Sicché, il riferimento alle «situazioni di disagio sociale» contenuto nella disposizione impugnata si presenta come un elemento spurio ed eccentrico rispetto alla ratio ispiratrice delle norme impugnate di salvaguardia della sicurezza urbana, finendo per rendere incongrua la stessa disciplina da esse dettata. Gli interventi del prefetto e del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la preferenza accordata alle associazioni fra appartenenti in congedo alle Forze dell'ordine, la circostanza che le segnalazioni dei volontari siano dirette alle sole Forze di polizia (e non, invece, agli organi preposti ai servizi sociali) - previsioni tutte pienamente coerenti in una prospettiva di tutela della «sicurezza urbana», intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati in ambito cittadino - perdono tale carattere quando venga in rilievo il diverso obiettivo di porre rimedio a condizioni di disagio ed emarginazione sociale, riconducibili alla materia di competenza legislativa regionale residuale "servizi sociali".
Sulla materia «ordine pubblico e sicurezza», demandata alla legislazione esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., v. citate sentenze n. 196, n. 129/2009; n. 237, n. 222/2006; n. 383, n. 95/2005; n. 428/2004.
Sulla materia «servizi sociali», v. citate sentenze n. 121 e n. 10/2010, che, però, non comprende i servizi assicurati dal sistema previdenziale e da quello sanitario, v. citate sentenze n. 168, n. 124/2009; n. 50/2008; n. 287/2004.