Sentenza 226/2010 (ECLI:IT:COST:2010:226)
Massima numero 34773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
21/06/2010; Decisione del
21/06/2010
Deposito del 24/06/2010; Pubblicazione in G. U. 30/06/2010
Massime associate alla pronuncia:
34772
Titolo
Sicurezza pubblica - Volontariato - Comuni, Province e Città metropolitane - Possibilità, per i sindaci, di avvalersi della collaborazione di associazioni, iscritte in apposito elenco tenuto dal prefetto, tra cittadini non armati, al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla "sicurezza urbana" - Avvalimento prioritario di apposite associazioni disciplinate con decreto del Ministro dell'interno - Ricorso delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria - Asserita violazione della competenza regionale residuale in materia di polizia amministrativa locale e in materia di politiche sociali, dei limiti alla potestà regolamentare statale, nonché del principio di leale collaborazione - Riconducibilità delle disposizioni denunciate alla competenza esclusiva statale nella materia "ordine pubblico e sicurezza" - Non fondatezza delle questioni.
Sicurezza pubblica - Volontariato - Comuni, Province e Città metropolitane - Possibilità, per i sindaci, di avvalersi della collaborazione di associazioni, iscritte in apposito elenco tenuto dal prefetto, tra cittadini non armati, al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla "sicurezza urbana" - Avvalimento prioritario di apposite associazioni disciplinate con decreto del Ministro dell'interno - Ricorso delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria - Asserita violazione della competenza regionale residuale in materia di polizia amministrativa locale e in materia di politiche sociali, dei limiti alla potestà regolamentare statale, nonché del principio di leale collaborazione - Riconducibilità delle disposizioni denunciate alla competenza esclusiva statale nella materia "ordine pubblico e sicurezza" - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 41, 42 e 43, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che dettano regole in tema di iscrizione delle associazioni di volontari in elenchi tenuti dai prefetti, di scelta fra le associazioni iscritte e di divieto di iscrizione delle associazioni destinatarie di contributi pubblici e rimettono ad un decreto del Ministro dell'interno il completamento della disciplina posta dai commi precedenti. La declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 3, comma 40, riconducendo l'attività delle associazioni di volontari, di cui il sindaco può avvalersi, nel perimetro della materia «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva statale, rende la disciplina complementare recata dai commi successivi non incompatibile con i parametri costituzionali evocati, senza necessità di ulteriori interventi.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 41, 42 e 43, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che dettano regole in tema di iscrizione delle associazioni di volontari in elenchi tenuti dai prefetti, di scelta fra le associazioni iscritte e di divieto di iscrizione delle associazioni destinatarie di contributi pubblici e rimettono ad un decreto del Ministro dell'interno il completamento della disciplina posta dai commi precedenti. La declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 3, comma 40, riconducendo l'attività delle associazioni di volontari, di cui il sindaco può avvalersi, nel perimetro della materia «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva statale, rende la disciplina complementare recata dai commi successivi non incompatibile con i parametri costituzionali evocati, senza necessità di ulteriori interventi.
Atti oggetto del giudizio
legge
15/07/2009
n. 94
art. 3
co. 41
legge
15/07/2009
n. 94
art. 3
co. 42
legge
15/07/2009
n. 94
art. 3
co. 43
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte