Sentenza 151/2023 (ECLI:IT:COST:2023:151)
Massima numero 45710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  07/06/2023;  Decisione del  07/06/2023
Deposito del 18/07/2023; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  45706  45707  45708  45709  45711


Titolo
Fonti del diritto - In genere - Pubblicazione degli atti normativi e disciplina della vacatio legis - Finalità - Conoscibilità dell'atto (anche ai fini dell'imputazione, per le norme penali) - Deroga alla regola generale del termine di quindici giorni - Ammissibilità (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che differisce il termine di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, in materia di funzionamento degli uffici giudiziari). (Classif. 106001).

Testo

Fine precipuo della pubblicazione – fase che si pone a valle del completamento di quella propriamente costitutiva dell’atto normativo – e della disciplina della vacatio legis è consentire la conoscibilità dell’atto, così da soddisfare una basilare esigenza di certezza del diritto.

L’art. 73, terzo comma, Cost. disciplina il momento della entrata in vigore delle leggi, e più precisamente la vacatio legis, ponendo la regola del termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione e ammettendo la possibilità di eccezioni, tenuto conto che il legislatore deve ritenersi autorizzato, nel suo potere discrezionale, a disporre diversamente da quel massimo. (Precedenti: S. 71/1957 – mass. 391; O. 170/1983 – mass. 12789).

La pubblicazione degli atti normativi come momento prodromico alla produzione dei loro effetti obbligatori è funzionale a garantire il rispetto dell’art. 5 cod. pen., con la conseguenza che l’entrata in vigore delle leggi costituisce elemento essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia che, per quanto si riferisce alla norma penale, non può mai essere anticipata rispetto al momento della vigenza. (Precedenti: S. 74/1975 – mass. 7733; O. 170/1983 – mass. 12789).

La valenza della vacatio legis conseguente alla pubblicazione è riconducibile, nel combinato disposto degli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 73, terzo comma, Cost., alla indispensabilità del requisito minimo di imputazione costituito dall’effettiva “possibilità di conoscere la legge penale”, essendo anch’esso necessario presupposto della “rimproverabilità” dell’agente. (Precedente: S. 364/1988 – mass. 13799).

Il momento cui deve essere riferito l’avvenuto perfezionamento del procedimento di approvazione del decreto legislativo coincide con l’emanazione dello stesso, senza che possa assumere rilievo il successivo termine di pubblicazione. (Precedenti: S. 321/1983-mass. 11634, S. 83/1974-mass. 7133, S. 91/1962-mass. 1618, S. 34/1960-mass. 1048, S. 39/1959-mass. 840).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 73, terzo comma, Cost., – dell’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, poi convertito, con modificazioni e con diverso titolo, nella legge n. 199 del 2022, che introduce l’art. 99-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui il termine di entrata in vigore di quest’ultimo è differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022. La scelta del legislatore di modulare la vacatio legis di un diverso atto normativo non è di per sé in contrasto con l’art. 73, terzo comma, Cost.; peraltro il termine è stato differito e non anticipato, e per un periodo ragionevolmente contenuto, ciò che potrebbe mirare a consentire una conoscenza più approfondita di una complessa disciplina normativa, quale quella contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2022, in materia di funzionamento degli uffici giudiziari).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/10/2022  n. 162  art. 6  co. 

 30/12/2022  n. 199  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 73  co. 3

Altri parametri e norme interposte