Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Delimitazione - Ulteriori censure prospettate dalla parte privata in relazione a parametri e profili di costituzionalità non evocati dal rimettente - Inammissibilità.
L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati, pur se implicitamente, nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Pertanto, non possono formare oggetto della decisione i parametri ed i profili di costituzionalità prospettati dalla parte privata costituita in giudizio innanzi alla Corte e diversi da quelli evocati dal giudice rimettente.
In senso conforme, v. le citate sentenze n. 50/2010, n. 236/2009, n. 56/2009 e n. 130/2008.