Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Individuazione del thema decidendum - Scrutinabilità della questione alla luce di parametri non formalmente evocati, ma desumibili dall'ordinanza di rimessione.
La questione di legittimità costituzionale deve essere scrutinata avendo riguardo anche ai parametri costituzionali non formalmente evocati, ma desumibili in modo univoco dall'ordinanza di rimessione, qualora tale atto faccia ad essi chiaro riferimento, sia pure implicito, mediante il richiamo dei principi da questi enunciati. Pertanto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lett. r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sollevate in relazione agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., devono essere scrutinate anche in riferimento all'art. 11 Cost., risultando chiaro dagli atti di promovimento che la rimettente Corte di cassazione ha fatto applicazione dei principi della giurisprudenza costituzionale in ordine al complessivo rapporto tra l'ordinamento giuridico italiano e il diritto dell'Unione europea affermati e ribaditi in forza del suddetto parametro costituzionale.
In tema di parametri non formalmente evocati ma ai quali il giudice a quo faccia riferimento, v., ex multis, le citate sentenze n. 170/2008, n. 26/2003, n. 69/1999 e n. 99/1997.