Previdenza - Pensioni corrisposte dall'INPDAP - Pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'attribuzione dell'indennità integrativa speciale, già in godimento del "dante causa", nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, con salvezza dei soli trattamenti più favorevoli in atto alla data di entrata in vigore della legge "già definiti in sede di contenzioso" - Lamentata irragionevolezza e irrazionalità della disciplina denunciata - Ritenuta disparità di trattamento tra i pensionati ante e post l'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - Asserita violazione della garanzia previdenziale - Erroneo presupposto interpretativo - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 774 e 775, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dato che le attuali censure del comma 774, evocano anch'esse, come nei giudizi già oggetto di scrutinio da parte della precedente sentenza n. 74 del 2008 (anch'essa concernente il comma in esame), la violazione dell'art. 3 Cost. per l'uso erroneo della qualificazione interpretativa; nonché denunciano il comma 775 per la lesione dello stesso art. 3 Cost. in ragione della pretesa limitazione della salvezza dei trattamenti più favorevoli a quelli «già definiti in sede di contenzioso». Quanto, poi, alle censure con le quali si deduce la irragionevolezza e la irrazionalità della disciplina denunciata, nonché la disparità di trattamento che essa determinerebbe tra pensionati in quiescenza in un momento, rispettivamente, antecedente e successivo al 1° gennaio 1995, ed infine la violazione della garanzia previdenziale posta dall'art. 38 Cost. è da osservare che esse muovono da un presupposto interpretativo che contrasta con il principio di autonomia della pensione di reversibilità come diritto originario, dal quale discende come corollario che è rilevante, al fine di individuare il regime applicabile alla predetta pensione, la data della sua insorgenza, non potendo ritenersi, allo stesso fine, indefettibile, e tale da impedire ogni diverso intervento legislativo, il collegamento con la pensione diretta. In effetti, non può reputarsi irragionevole la disposizione di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, la quale ha portato a regime il conglobamento della indennità integrativa speciale nella pensione di reversibilità dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Si deve, infatti, tener presente che, per un verso è pienamente ammissibile un intervento legislativo che operi su rapporti di durata, come quelli in esame, per soddisfare esigenze, non solo di contenimento della spesa pubblica, ma anche di armonizzazione dei trattamenti pensionistici tra settore pubblico e privato, mentre d'altro canto il fluire del tempo è valido discrimine di situazioni giuridiche analoghe e la effettività della garanzia di cui all'art. 38 Cost. non può reputarsi elisa da una regolamentazione che parifica (anche nella misura) la pensione di reversibilità del settore pubblico a quella del settore privato.
Sull'armonizzazione dei sistemi pensionistici, v. citata ordinanza n. 170/2009.