Sentenza 228/2010 (ECLI:IT:COST:2010:228)
Massima numero 34780
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  21/06/2010;  Decisione del  21/06/2010
Deposito del 24/06/2010; Pubblicazione in G. U. 30/06/2010
Massime associate alla pronuncia:  34779


Titolo
Previdenza - Pensioni corrisposte dall'INPDAP - Pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'attribuzione dell'indennità integrativa speciale, già in godimento del "dante causa", nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità - Lamentata violazione del principio di capacità contributiva - Inconferenza dei parametri evocati - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, essendo evidente l'inconferenza dei parametri di cui agli artt 3 e 53 Cost., unitariamente considerati per censurare l'art. 1, comma 774, poiché, il principio di capacità contributiva riguarda soltanto la materia tributaria, e non può essere invocato in materia previdenziale.

In senso analogo, v. citata sentenza n. 47/2008 e ordinanza n. 22/2003.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 774

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte