Sentenza 228/2010 (ECLI:IT:COST:2010:228)
Massima numero 34780
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
21/06/2010; Decisione del
21/06/2010
Deposito del 24/06/2010; Pubblicazione in G. U. 30/06/2010
Massime associate alla pronuncia:
34779
Titolo
Previdenza - Pensioni corrisposte dall'INPDAP - Pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'attribuzione dell'indennità integrativa speciale, già in godimento del "dante causa", nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità - Lamentata violazione del principio di capacità contributiva - Inconferenza dei parametri evocati - Non fondatezza della questione.
Previdenza - Pensioni corrisposte dall'INPDAP - Pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'attribuzione dell'indennità integrativa speciale, già in godimento del "dante causa", nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità - Lamentata violazione del principio di capacità contributiva - Inconferenza dei parametri evocati - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, essendo evidente l'inconferenza dei parametri di cui agli artt 3 e 53 Cost., unitariamente considerati per censurare l'art. 1, comma 774, poiché, il principio di capacità contributiva riguarda soltanto la materia tributaria, e non può essere invocato in materia previdenziale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, essendo evidente l'inconferenza dei parametri di cui agli artt 3 e 53 Cost., unitariamente considerati per censurare l'art. 1, comma 774, poiché, il principio di capacità contributiva riguarda soltanto la materia tributaria, e non può essere invocato in materia previdenziale.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 47/2008 e ordinanza n. 22/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 774
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte