Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, del diritto di agire in giudizio e del principio di ragionevole durata del processo - Questione identica ad altra già dichiarata inammissibile per omessa sperimentazione del tentativo di interpretazione conforme a Costituzione e denuncia di un inconveniente di mero fatto, estraneo al controllo di costituzionalità - Inammissibilità.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, comma 4, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata inammissibile con la sentenza n. 329 del 2009 per avere il rimettente sia trascurato di sperimentare la possibilità di dare al testo legislativo censurato un'interpretazione costituzionalmente orientata e di spiegare le ragioni che impediscono di pervenire ad un risultato idoneo a superare i dubbi di costituzionalità, sia denunciato meri inconvenienti di fatto, quali le asserite difficoltà di individuazione dei danneggiati, come tali estranei al controllo di costituzionalità.
Per la dichiarazione di inammissibilità di identica questione, v. la citata sentenza n. 329/2009.
Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze n. 221/2008, n. 237/2007 e ordinanza n. 405/2007.
Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per omesso o inadeguato espletamento del tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 257/2009, n. 341/2008, n. 268/2008, n. 226/2008 e n. 193/2008.
Sull'estraneità al controllo di costituzionalità degli inconvenienti di fatto scaturenti dall'applicazione delle norme censurate, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 86/2008, ordinanze n. 427/2008, n. 385/2008 e n. 376/2007.