Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate - Denunciato eccesso di delega - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, comma 4, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate. L'intervento del legislatore delegato risulta, infatti, conforme al criterio direttivo della «definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia» di cui agli artt. 4, comma 1, della legge delega n. 229 del 2003 e 20, comma 3, lett. a), della legge n. 59 del 1997, nell'ambito del quale rientra l'obiettivo di ricondurre a sistema la disciplina del settore, introducendo disposizioni di carattere sostanziale e processuale che, per quanto non formino oggetto di espressa previsione nella normativa delegante, siano però coerenti con la ratio della delega e di essa costituiscano sviluppo. La fattispecie di litisconsorzio necessario prevista dalla norma censurata costituisce il mezzo per garantire, sul piano processuale, il principio della parità tra i creditori nella distribuzione del massimale, su cui peraltro già si fondava, al pari dell'art. 140 del d.lgs. n. 209 del 2005, il previgente art. 27 della legge n. 990 del 1969. Pertanto l'istituto contemplato dalla norma in questione completa sul versante processuale una regolamentazione sostanziale avente una ratio coerente con quello strumento e rappresenta, entro i limiti del criterio del riordino delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, l'innovazione necessaria per garantire l'uniformità giuridica e sistematica della medesima normativa. Parimenti infondato è l'ulteriore argomento dedotto dal rimettente secondo cui la disposizione in esame inciderebbe sui riti e sui criteri di competenza, senza che ciò sia previsto dai criteri direttivi della legge delega. Invero, il litisconsorzio necessario non pone un problema di incidenza sui riti o sui criteri di competenza, dovendo la decisione essere pronunciata per legge nei confronti di più parti: in detta ipotesi, originata da un'inscindibilità del rapporto giuridico dedotto in giudizio o da una dipendenza di diverse posizioni giuridiche (nel caso di specie, dal rapporto tra le posizioni dei danneggiati, in ossequio al principio di parità dei creditori), la pronuncia è unica nei confronti di tutte le parti e la competenza è governata dai criteri ordinari, avuto riguardo alle ragioni che determinano la necessità del litisconsorzio.
Per la duplice affermazione che «se l'obiettivo è quello della coerenza logica e sistematica della normativa, il coordinamento non può essere solo formale» e che «se l'obiettivo è quello di ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni, con la conseguenza che i principi sono quelli già posti dal legislatore, non è necessario che sia espressamente enunciato nella delega il principio già presente nell'ordinamento, essendo sufficiente il criterio del riordino di una materia delimitata», v. la citata sentenza n. 52/2005.