Sentenza 151/2023 (ECLI:IT:COST:2023:151)
Massima numero 45711
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  07/06/2023;  Decisione del  07/06/2023
Deposito del 18/07/2023; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  45706  45707  45708  45709  45710


Titolo
Fonti del diritto - In genere - Vacatio legis - Definizione - Differimento nel periodo tra la pubblicazione in G.U. dell'atto normativo e avvio della sua efficacia - Estensione al caso in cui venga prorogato il termine iniziale di vigenza prima che quello originario sia compiuto - Esclusione - Conseguente inapplicabilità del principio di retroattività in mitius della legge penale (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che differisce il termine di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 e, in particolare, della norma che prevede l'estensione del regime di procedibilità a querela per i delitti per cui si procede nel giudizio a quo). (Classif. 106001).

Testo

A differenza della situazione in cui, decorso il termine di vacatio legis, i contenuti di un atto normativo siano divenuti efficaci, quale conseguenza della sua entrata in vigore, ma la loro applicabilità sia differita nel tempo, quando, invece, l’atto stesso non ha mai acquisito vigenza –essendo il differimento intervenuto nel periodo intercorso tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il termine ordinario di vacatio legis – non si determina un fenomeno di successione di leggi nel tempo; non può, pertanto, aversi alcuna applicazione del principio di retroattività in mitius e, di converso, del divieto di ultrattività di una normativa penale in malam partem.

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in riferimento al «coordinato disposto» degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7, par. 1, CEDU e all’art. 15, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, – dell’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, poi convertito, con modificazioni e con diverso titolo, nella legge n. 199 del 2022, che introduce l’art. 99-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui il termine di entrata in vigore di quest’ultimo è differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022. Il rimettente muove dall’erroneo convincimento che il nuovo termine di vacatio legis, differito dal citato decreto-legge nel periodo intercorso tra la pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale e il termine di 15 giorni, impedirebbe l’applicazione, sin dal 1° novembre 2022, delle modifiche più favorevoli al reo ivi previste, nella specie l’estensione del regime di procedibilità a querela per i delitti per cui si procede nel giudizio a quo. Invece, non avendo il citato decreto legislativo acquisito vigenza né conseguito efficacia obbligatoria prima del detto differimento, non si verifica un fenomeno di successione di leggi nel tempo e non può, dunque, applicarsi l’evocato principio di retroattività in mitius).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/10/2022  n. 162  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 7  par. 1

patto internazionale dei diritti civili e politici    n.   art. 15  par.1

legge  25/10/1977  n. 881  art.