Commercio - Norme della Regione Liguria - Disciplina delle vendite promozionali - Mancata previsione del divieto di effettuare vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi dei medesimi prodotti merceologici oggetto di dette vendite - Contrasto con la disciplina statale, espressione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza"- Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 113, comma 2, come sostituito dall'art. 27 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14, nella parte in cui non prevede che non possono essere effettuate vendite promozionali, nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi, dei medesimi prodotti merceologici oggetto di queste vendite. Il legislatore regionale, estendendo il divieto di vendite promozionali in un periodo antecedente alle vendite di fine stagione o saldi, applicato alla generalità dei prodotti merceologici, ha, infatti, invaso la sfera di competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza; resta assorbito l'ulteriore profilo riguardante la dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
In tema di tutela della concorrenza, v. citate sentenze n. 45/2010 e n. 430/2007.