Sentenza 233/2010 (ECLI:IT:COST:2010:233)
Massima numero 34787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  23/06/2010;  Decisione del  23/06/2010
Deposito del 01/07/2010; Pubblicazione in G. U. 07/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34788  34789  34790  34791


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessioni del demanio pubblico marittimo per finalità turistico-ricreative - Proroga delle concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per genericità della censura e mancata indicazione di idonei parametri costituzionali - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2,della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, modificativo dell'art. 58, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per genericità della censura e per mancata indicazione di idonei parametri costituzionali. Nel ricorso, infatti, si rinviene un'adeguata motivazione in ordine alla asserita violazione da parte della norma impugnata degli artt. 3, 117, primo e secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  30/07/2009  n. 13  art. 36  co. 2

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  05/12/2008  n. 16  art. 58  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

Trattato CE    n.   art. 43