Sentenza 233/2010 (ECLI:IT:COST:2010:233)
Massima numero 34787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
23/06/2010; Decisione del
23/06/2010
Deposito del 01/07/2010; Pubblicazione in G. U. 07/07/2010
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessioni del demanio pubblico marittimo per finalità turistico-ricreative - Proroga delle concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per genericità della censura e mancata indicazione di idonei parametri costituzionali - Reiezione.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessioni del demanio pubblico marittimo per finalità turistico-ricreative - Proroga delle concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per genericità della censura e mancata indicazione di idonei parametri costituzionali - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2,della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, modificativo dell'art. 58, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per genericità della censura e per mancata indicazione di idonei parametri costituzionali. Nel ricorso, infatti, si rinviene un'adeguata motivazione in ordine alla asserita violazione da parte della norma impugnata degli artt. 3, 117, primo e secondo comma, lettera a), della Costituzione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2,della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, modificativo dell'art. 58, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per genericità della censura e per mancata indicazione di idonei parametri costituzionali. Nel ricorso, infatti, si rinviene un'adeguata motivazione in ordine alla asserita violazione da parte della norma impugnata degli artt. 3, 117, primo e secondo comma, lettera a), della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
30/07/2009
n. 13
art. 36
co. 2
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
05/12/2008
n. 16
art. 58
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
Trattato CE
n.
art. 43