Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessioni del demanio pubblico marittimo per attività turistico-ricreative - Proroga delle concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione, con preclusione per altri soggetti - Contrasto con i principi comunitari in materia di libera concorrenza - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. dell'art. 36, comma 2,della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, modificativo dell'art. 58, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16. Per effetto della disposizione censurata, in tema di concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, si è esteso anche ai soggetti «non in possesso dei requisiti di legge» la possibilità di usufruire della proroga delle concessioni demaniali marittime in atto e, quindi, si è introdotta una disciplina che risulta in contrasto con i principi comunitari in materia di libera concorrenza e con l'art. 117, primo comma, della Costituzione. In particolare, la norma regionale, nel consentire il rinnovo automatico della concessione, determina una violazione del principio di concorrenza, in quanto a coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo è preclusa la possibilità, alla scadenza della suddetta concessione, di prendere il posto del precedente gestore.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 180/2010 e n. 1/2008.