Sentenza 233/2010 (ECLI:IT:COST:2010:233)
Massima numero 34789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
23/06/2010; Decisione del
23/06/2010
Deposito del 01/07/2010; Pubblicazione in G. U. 07/07/2010
Titolo
Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Accertamento, ad opera dell'Amministrazione regionale, che l'attività venatoria rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, con le disposizioni comunitarie - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti statutari in materia di caccia, con violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Difetto assoluto di motivazione della censura - Inammissibilità della questione.
Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Accertamento, ad opera dell'Amministrazione regionale, che l'attività venatoria rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, con le disposizioni comunitarie - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti statutari in materia di caccia, con violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Difetto assoluto di motivazione della censura - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, per difetto assoluto di motivazione. Il ricorrente, infatti, dopo aver riportato il testo del comma 1, si limita a censurare il fatto che con esso il legislatore regionale è intervenuto in un ambito, quello della determinazione delle specie cacciabili, a lui precluso. Né nel ricorso si rinviene alcun argomento a sostegno della impugnazione del successivo comma 2, per il quale, in ragione della peculiare disciplina da esso introdotta, non è possibile far valere le motivazioni sopra indicate.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, per difetto assoluto di motivazione. Il ricorrente, infatti, dopo aver riportato il testo del comma 1, si limita a censurare il fatto che con esso il legislatore regionale è intervenuto in un ambito, quello della determinazione delle specie cacciabili, a lui precluso. Né nel ricorso si rinviene alcun argomento a sostegno della impugnazione del successivo comma 2, per il quale, in ragione della peculiare disciplina da esso introdotta, non è possibile far valere le motivazioni sopra indicate.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
30/07/2009
n. 13
art. 37
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
Altri parametri e norme interposte