Sentenza 233/2010 (ECLI:IT:COST:2010:233)
Massima numero 34789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  23/06/2010;  Decisione del  23/06/2010
Deposito del 01/07/2010; Pubblicazione in G. U. 07/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34787  34788  34790  34791


Titolo
Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Accertamento, ad opera dell'Amministrazione regionale, che l'attività venatoria rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, con le disposizioni comunitarie - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti statutari in materia di caccia, con violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Difetto assoluto di motivazione della censura - Inammissibilità della questione.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, per difetto assoluto di motivazione. Il ricorrente, infatti, dopo aver riportato il testo del comma 1, si limita a censurare il fatto che con esso il legislatore regionale è intervenuto in un ambito, quello della determinazione delle specie cacciabili, a lui precluso. Né nel ricorso si rinviene alcun argomento a sostegno della impugnazione del successivo comma 2, per il quale, in ragione della peculiare disciplina da esso introdotta, non è possibile far valere le motivazioni sopra indicate.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  30/07/2009  n. 13  art. 37  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Altri parametri e norme interposte