Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Cacciabilità delle specie di uccelli selvatici di cui all'allegato II dell'art. 7 della direttiva 79/409/CEE, in relazione al loro livello di popolazione, distribuzione geografica e tasso di riproduzione nel territorio della Regione - Violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela ambientale previsti dalla legislazione dello Stato, avente natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 37, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13. La norma regionale impugnata, sebbene sia riconducibile alla materia «caccia» spettante alla competenza legislativa primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 4 del relativo statuto di autonomia, nell'individuare le specie cacciabili sul territorio regionale, incide in un ambito attribuito alla competenza esclusiva del legislatore statale. Ciò risulta confermato dall'art. 7 della direttiva n. 79/409/CEE, secondo cui «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale». In attuazione della menzionata normativa, l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni; ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 79/409/CEE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale e, pertanto, ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto indica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale e, quindi, anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 227/2003 e n. 536/2002.