Ambiente - Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Programmazione faunistica e attività venatoria - Destinazione in via provvisoria e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, del territorio agro-silvo-pastorale della Regione a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento - Applicazione sino a tale termine sul territorio della Regione del regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire lo svolgimento della stagione venatoria - Violazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna selvatica stabiliti dalla legislazione statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 48, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13. La norma regionale impugnata, nel sottoporre fino al 31 gennaio 2010 l'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, si pone in contrasto con la disciplina statale di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 (il quale, nel fissare standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente, prevede che «Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni»), in quanto limita, in violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 165/2009.