Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela delle acque dall'inquinamento - Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura - Attribuzione della competenza al gestore del servizio idrico integrato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia "tutela dell'ambiente" - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, nella parte in cui inserisce l'art. 16-bis nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16. La norma impugnata, difatti, non contrasta con quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che «Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda». È lo stesso legislatore statale, infatti, ad autorizzare, espressamente, con una norma cedevole, le Regioni a prevedere forme diverse da quelle da esso stesso individuate per la scelta dell'organo al quale presentare la domanda di autorizzazione agli scarichi. È, quindi, da disattendere l'interpretazione data alla normativa statale, in base alla quale le Regioni non potrebbero attribuire a privati il potere autorizzatorio in questione, ma solo ad un ente locale o, comunque, ad un soggetto pubblico; tale interpretazione è non sufficientemente motivata e, comunque, conduce ad una erronea restrizione.
Sulla gestione di servizi amministrativi da parte di privati, v. citate sentenze n. 322, n. 246/2009 e n. 29/2006.
Sull'attrazione in sussidiarietà di funzioni amministrative, v. citate sentenze n. 214/2006, n. 383, n. 270, n. 242/2005, n. 6/2004; nonché sulla potestà normativa per l'organizzazione e la disciplina di tali funzioni, v. citata sentenza n. 285/2005.