Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità che sia sufficientemente descritta la fattispecie, ai fini della verifica della rilevanza, e sia correttamente ricostruito il quadro giurisprudenziale (nel caso di specie: manifesta inammissibilità della questione relativa all'interpretazione della disposizione del codice della strada che prevede un termine triennale per conseguire una nuova patente, a seguito della revoca per violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187, nel caso di sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova). (Classif. 112003).
Le manchevolezze dell’ordinanza di rimessione, che ne compromettano irrimediabilmente il percorso argomentativo, comportano la manifesta inammissibilità della questione. (Precedenti: O. 99/2013; O. 314/2012; O. 268/2012)
L’insufficiente descrizione della fattispecie concreta impedisce alla Corte costituzionale la necessaria verifica della rilevanza della questione.
(Nel caso di specie, è dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Udine, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 219, comma 3-ter, cod. strada ai sensi del quale, quando la revoca della patente è disposta per le violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 del medesimo codice, ovvero guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. Il giudice da un lato non fornisce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio – instaurato per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca –, affermandola, pertanto, in termini meramente astratti e apodittici e, dall’altro, muove da una incompleta ricostruzione del complessivo quadro giurisprudenziale).