Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela delle acque dall'inquinamento - Soggetti che conferiscono gli scarichi ad un depuratore - Esonero dall'autorizzazione, essendo sufficiente quella concessa al titolare dello scarico finale - Contrasto con la disciplina statale che subordina l'esonero alla sussistenza di apposite opere materiali (le "condotte") per consentire l'individuazione di ogni singolo produttore di acque reflue - Violazione degli standard minimi e uniformi di tutela stabiliti dalla legislazione statale, espressione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 25, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, nella parte in cui inserisce l'art. 16-ter nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16. La norma regionale censurata nel consentire ai soggetti che conferiscono gli scarichi ad un depuratore di non richiedere l'autorizzazione, ritenendosi sufficiente quella richiesta e concessa al titolare dello scarico finale, si pone in contrasto con il comma 2 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, che stabilisce l'esonero dall'autorizzazione solo a condizione che il conferimento delle acque reflue al terzo gestore dell'impianto di depurazione avvenga «tramite condotta». In tal modo, essa reca una disciplina afferente alla materia tutela dell'ambiente, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che eccede la competenza regionale, accordando, peraltro, al predetto bene ambientale una tutela inferiore rispetto a quella statale.
In materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, v. citate sentenze n. 101/2010, n. 272, n. 61, 12/2009 e n. 378/2007.