Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Limiti all'assunzione di personale a tempo determinato - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, nonché dei principi di ragionevolezza, di buon andamento della pubblica amministrazione e del pubblico concorso - Riconducibilità della disposizione censurata alla materia dell'organizzazione degli uffici regionali, attribuita dallo Statuto alla competenza esclusiva della Regione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, disposizione che intende porre dei limiti alla possibilità della Regione di ricorrere, per far fronte a esigenze lavorative, a contratti a tempo determinato. Deve escludersi la dedotta violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la norma censurata è inquadrabile nella materia dell'organizzazione degli uffici regionali, attribuita dallo statuto sardo alla competenza legislativa esclusiva della Regione; infatti, la disposizione denunciata, limitando la facoltà della Giunta regionale di ricorrere, per far fronte alle proprie esigenze operative, all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato, mira a regolamentare le modalità di instaurazione di contratti di lavoro con la Regione; essa, dunque, spiega la sua efficacia nella fase anteriore all'instaurazione del contratto di lavoro ed incide in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell'organizzazione delle proprie risorse umane e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive discendenti da tale tipologia flessibile di contratto di lavoro. Quanto alla dedotta irragionevolezza della preferenza accordata alla selezione concorsuale per soli titoli e alla conseguente denunciata violazione del principio del concorso pubblico, con conseguente asserita lesione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., la Corte ha più volte sottolineato il carattere non assoluto del principio enunciato nell'art. 97 Cost., ed ha affermato la legittimità di forme di selezione più agili, purché rispettose dell'esigenza di garantire parità nell'accesso e un adeguato livello di competenza; invero, v'è diversità di situazione tra le forme contrattuali previste per le assunzioni a tempo determinato, in cui la temporaneità dell'incarico può giustificare deroghe al principio del pubblico concorso, rispetto a quelle a tempo indeterminato; sicché, la previsione di un metodo selettivo concorsuale più snello, in luogo di quello, maggiormente garantito, per titoli ed esami, è giustificata dal carattere temporaneo delle necessità organizzative da soddisfare e dalla conseguente esigenza di maggiore rapidità nello svolgimento delle selezioni.
Sui criteri di identificazione della materia in cui si colloca la disposizione impugnata, v. citate sentenze n. 165/2007 e n. 368/2008.
Sulla riconducibilità della regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali di competenza residuale delle Regioni, v. citate sentenze n. 380/2004, n. 95/2008 e n. 100/2010.
Sulla diversità di situazione delle forme contrattuali a tempo determinato, in cui la temporaneità dell'incarico può giustificare deroghe al principio del pubblico concorso, rispetto a quelle a tempo indeterminato, v. citate sentenze n. 252 e n. 293/2009.