Sentenza 235/2010 (ECLI:IT:COST:2010:235)
Massima numero 34798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  05/07/2010;  Decisione del  05/07/2010
Deposito del 07/07/2010; Pubblicazione in G. U. 14/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34797  34799  34800  34801


Titolo
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Autorizzazione alla Regione a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali, con previsione dei criteri per la selezione del personale - Violazione della regola dell'accesso ai pubblici uffici mediante pubblico concorso - Illegittimità costituzionale.

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, commi 2 e 3, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3. Il comma 2 autorizza la Regione a finanziare programmi di stabilizzazione, prescindendo dall'espletamento di concorsi. Il comma 3 stabilisce che comuni e province provvedano alla realizzazione dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari e ne demanda l'attuazione agli enti locali, dettando criteri per la selezione del personale. Orbene, le due norme citate consentono che avvenga in modo indiscriminato lo stabile inserimento di lavoratori nei ruoli delle pubbliche amministrazioni sarde, senza condizionare tali assunzioni al previo superamento di alcun tipo di prova selettiva pubblica da parte degli interessati; pertanto, esse si pongono in aperto contrasto con l'art. 97 Cost., che impone il concorso quale modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  07/08/2009  n. 3  art. 3  co. 2

legge della Regione autonoma Sardegna  07/08/2009  n. 3  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte