Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Autorizzazione alla Regione e agli enti regionali ad inquadrare i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in servizio al 1° gennaio 2009, a condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e prorogato almeno una volta - Violazione della regola dell'accesso ai pubblici uffici mediante pubblico concorso - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 12 della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, che autorizza la Regione e gli enti regionali ad inquadrare i dipendenti in servizio a una certa data con contratto a tempo determinato, alla sola condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e che lo stesso sia stato prorogato almeno una volta alla data di entrata in vigore della legge. La norma viola il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 51 e 97 Cost.; infatti, la circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, per effetto della diversità di qualificazione richiesta delle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato, non offre adeguata garanzia né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti pubblici regionali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 293/2009 e n. 205/2006.