Istruzione - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni in materia di distribuzione delle risorse di personale nell'ambito delle istituzioni scolastiche - Ricorso del Governo - Denunciata violazione delle competenze statutarie in materia di istruzione, della competenza esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni, nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 36, che attribuisce alla Giunta il compito di definire, tenuto conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, le modalità e i criteri per la distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche e delega l'assessorato regionale alla pubblica istruzione ad attuare tali criteri mediante una più razionale distribuzione delle risorse umane tra le scuole. In riferimento agli artt. 3 e 5 dello statuto della Regione Sardegna, il parametro costituzionale invocato è incongruo, atteso che l'art. 117 Cost., per effetto dell'art. 3 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, ha inserito l'istruzione tra le materie di legislazione concorrente ed ha così assegnato alla Regione uno spazio di autonomia più ampio rispetto alle norme statutarie; ne consegue che il parametro evocato non è pertinente, dovendosi ora avere riguardo, ai fini della competenza della Regione in materia di istruzione, all'art. 117, terzo comma, Cost., piuttosto che agli artt. 3 e 5 dello statuto della Regione Sardegna. Anche in riferimento alla competenza statale esclusiva in tema di ordinamento ed organizzazione del sistema scolastico ed all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., sui livelli essenziali delle prestazioni, la questione sollevata non è fondata. E' infatti riferibile all'ambito di pertinenza regionale sia il settore della programmazione scolastica regionale, sia quello relativo al dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche, al quale è intimamente collegata la ripartizione delle correlative risorse di personale; né rileva nella specie il richiamo alla fissazione dei livelli essenziali di prestazione, perché la definizione dell'assetto organizzativo e gestorio del servizio rimane del tutto estranea al predetto parametro. Infine, con riguardo al rispetto della normativa statale in materia di istruzione e del principio di leale collaborazione, va rilevato, in primo luogo, che non sono stati neppure indicati i principi generali, derivanti dalla normativa statale, che sarebbero stati violati; in secondo luogo, avendo la Regione disciplinato con legge la materia, non v'è da salvaguardare alcuna esigenza di continuità di funzionamento del servizio di istruzione che giustifichi tuttora l'intervento dell'ufficio scolastico regionale. Da ultimo, la distribuzione del personale all'interno delle istituzioni scolastiche sulla base di scelte programmatiche e gestionali che rilevano solamente all'interno della Regione è da ritenere appartenente alla competenza legislativa dell'ente territoriale.
Nel senso della riconducibilità della distribuzione del personale docente tra le istituzioni scolastiche autonome alla competenza legislativa regionale, v. citate sentenze n. 200/2009, e n. 13/2004.
Sull'estraneità dell'assetto organizzativo e gestorio del servizio alla fissazione dei livelli essenziali di prestazione, v. citate sentenze n. 200/2009 e n. 120/2005.