Elezioni - Operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali e comunali - Autonoma impugnabilità degli atti endoprocedimentali del procedimento elettorale, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti - Esclusione, secondo l'interpretazione assunta quale regola di diritto vivente - Eccezione di inammissibilità della questione per esaurimento della potestas iudicandi del rimettente - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83-undecies del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 49, 51, 97 e 113 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa erariale, per avvenuto esaurimento del potere cautelare del rimettente, con conseguente difetto di rilevanza. Nel caso in questione, il Tribunale rimettente ha concesso la misura cautelare nel presupposto della non manifesta infondatezza della questione sollevata e ad tempus, ossia fino alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale, sicché il giudice a quo non ha esaurito la propria potestas iudicandi.
Per l'affermazione che «la potestas iudicandi non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare è fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dovendosi in tal caso la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ritenere di carattere provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale», v. la citata ordinanza n. 25/2006.
Per la manifesta inammissibilità di una questione avente ad oggetto la medesima norma e sollevata in relazione ai medesimi parametri, v. la citata ordinanza n. 90/2009, ove si è evidenziato che il rimettente, da un lato, non aveva dimostrato la rilevanza della questione e, dall'altro, aveva posto in dubbio l'esistenza di un diritto vivente preclusivo di un'interpretazione adeguatrice.