Elezioni - Operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali e comunali - Autonoma impugnabilità degli atti endoprocedimentali del procedimento elettorale, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti - Esclusione, secondo l'interpretazione assunta quale regola di diritto vivente - Violazione del diritto alla piena e tempestiva tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost., l'art. 83-undecies del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, nella parte in cui esclude la possibilità di un'autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti. Premesso che l'interesse del candidato è quello di partecipare ad una determinata consultazione elettorale, in un definito contesto politico e ambientale, la posticipazione dell'impugnabilità degli atti di esclusione di liste o candidati ad un momento successivo allo svolgimento delle elezioni preclude la possibilità di una tutela giurisdizionale efficace e tempestiva delle situazioni soggettive immediatamente lese dai predetti atti. Una simile compressione della tutela giurisdizionale non può trovare giustificazione nelle peculiari esigenze di interesse pubblico che caratterizzano il procedimento in materia elettorale, dovendosi, al riguardo, distinguere tra procedimento preparatorio alle elezioni, nel quale è inclusa la fase dell'ammissione di liste o di candidati, e procedimento elettorale, comprendente le operazioni elettorali e la successiva proclamazione degli eletti. Gli atti relativi al primo procedimento, come l'esclusione di liste o di candidati, debbono poter essere impugnati immediatamente, al fine di assicurare la piena tutela giurisdizionale, ivi inclusa quella cautelare, garantita dagli artt. 24 e 113 Cost. Né può ritenersi che la regola della non impugnabilità dei provvedimenti di esclusione delle liste elettorali sia necessariamente imposta dalle esigenze di speditezza del procedimento elettorale sancite dall'art. 61 Cost., poiché tale disposizione costituzionale si riferisce alle elezioni delle Camere e non afferma espressamente un principio di speditezza, né tanto meno una prevalenza di detto principio sul diritto, garantito dagli artt. 24 e 113 Cost., a una tutela giurisdizionale piena e tempestiva contro gli atti della pubblica amministrazione. Inoltre, gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU) riconoscono il diritto ad un ricorso effettivo, che verrebbe vanificato laddove la censurata disposizione fosse intesa nel senso di escludere l'autonoma impugnabilità degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, che siano immediatamente lesivi di situazioni giuridiche soggettive. Infine, non ha pregio la tesi della difesa erariale secondo cui la possibilità di intervento del giudice amministrativo nella fase iniziale del procedimento elettorale rischierebbe di creare incertezze nel corpo elettorale, «primo organo costituzionale, in quanto titolare della sovranità popolare». A prescindere dalla circostanza che la sovranità popolare è esercitata «nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art. 1, secondo comma, Cost.), il sindacato giurisdizionale sugli atti immediatamente lesivi relativi al procedimento preparatorio alle elezioni rappresenta una garanzia fondamentale per tutti i cittadini. In un ordinamento democratico, infatti, la regola di diritto deve essere applicata anche a tali procedimenti e, a questo fine, è essenziale assicurare una tutela giurisdizionale piena e tempestiva, nel rispetto degli artt. 24 e 113 Cost. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dal rimettente in riferimento agli artt. 3, 48, 49, 51 e 97 Cost.).
Per l'affermazione che il potere di sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo è «elemento connaturale» di un sistema di tutela giurisdizionale incentrato sull'annullamento degli atti delle pubbliche amministrazioni, v. la citata sentenza n. 284/1974.