Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo alla disposizione che ha esteso al 2022 il regime transitorio di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali in materia sanitaria). (Classif. 111012).
Ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo. (Precedenti: S. 92/2023 – mass. 45601; S. 80/2023 – mass. 45481; S. 76/2023 – mass. 45480; S. 53/2023 – mass. 45393; O. 49/2023 – mass. 45364; O. 43/2023 – mass. 45346).
(Nella specie è dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale – promossa dalla Regione Liguria «per violazione del principio di leale collaborazione», in relazione all’art. 27, commi 1 e 7, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché in riferimento degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost. – dell’art. 19, comma 1, del d.l. n. 115 del 2022, come conv., che estende al 2022 il regime transitorio di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali in materia sanitaria previsto dall’art. 27, comma 7, quinto periodo, del d.lgs. n. 68 del 2011. La rinuncia è motivata dalla sopravvenuta intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sul riparto del fondo sanitario per il 2022).