Ordinanza 239/2010 (ECLI:IT:COST:2010:239)
Massima numero 34807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
05/07/2010; Decisione del
05/07/2010
Deposito del 07/07/2010; Pubblicazione in G. U. 14/07/2010
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Professioni - Norme della Regione Calabria - Interventi di promozione e sviluppo delle cooperative sociali - Previsione della creazione, da parte degli organi regionali e locali, di nuove figure professionali e di corsi di riqualificazione abilitanti - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica delle disposizioni censurate - Rinuncia al ricorso in assenza di parte costituita - Estinzione del processo.
Professioni - Norme della Regione Calabria - Interventi di promozione e sviluppo delle cooperative sociali - Previsione della creazione, da parte degli organi regionali e locali, di nuove figure professionali e di corsi di riqualificazione abilitanti - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica delle disposizioni censurate - Rinuncia al ricorso in assenza di parte costituita - Estinzione del processo.
Testo
In relazione al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, lett. a), e 21, comma 2, lett. c), della legge della Regione Calabria, 17 agosto 2009, n. 28, va dichiarata l'estinzione del processo per sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate e rinuncia al ricorso in assenza di parte costituita.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
17/08/2009
n. 28
art. 13
co. 1
legge della Regione Calabria
17/08/2009
n. 28
art. 21
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 23