Ordinanza 241/2010 (ECLI:IT:COST:2010:241)
Massima numero 34809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  05/07/2010;  Decisione del  05/07/2010
Deposito del 07/07/2010; Pubblicazione in G. U. 14/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34810


Titolo
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie "comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti" - Misure cautelari precedentemente adottate da autorità giudiziaria diversa da quella amministrativa - Cessazione di ogni effetto ove non riconfermate dal giudice competente entro trenta giorni dall'entrata in vigore del d.l. n. 90 del 2008 - Asserita violazione di numerosi parametri costituzionali - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il quale dispone che le misure cautelari adottate da una autorità giudiziaria diversa dal giudice amministrativo - al quale il comma 1 dello stesso articolo attribuisce la giurisdizione esclusiva per tutte le controversie, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare ed ai «diritti costituzionalmente tutelati», «comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati» - cessano di avere effetto ove non riconfermate dal giudice amministrativo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Difatti, l'affermata connessione tra provvedimento cautelare e giudizio di merito, nella specie, non sussiste, sicché il remittente, quale giudice del giudizio di merito instaurato dopo il provvedimento cautelare, non deve fare applicazione della disposizione denunciata, non essendo egli il giudice della riconferma di detto provvedimento. Inoltre, per i sottolineati profili di indipendenza del giudizio cautelare rispetto al giudizio di merito, sono prive di rilievo le eventuali richieste delle parti di conferma o caducazione del provvedimento cautelare con la pronuncia di merito.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 241/2008, n. 53 e n. 50/2010 e n. 173/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  23/05/2008  n. 90  art. 4  co. 2

legge  14/07/2008  n. 123  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 100

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte