Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie "comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti" - Misure cautelari precedentemente adottate da autorità giudiziaria diversa da quella amministrativa - Cessazione di ogni effetto ove non riconfermate dal giudice competente entro trenta giorni dall'entrata in vigore del d.l. n. 90 del 2008 - Asserita violazione di numerosi parametri costituzionali - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il quale dispone che le misure cautelari adottate da una autorità giudiziaria diversa dal giudice amministrativo - al quale il comma 1 dello stesso articolo attribuisce la giurisdizione esclusiva per tutte le controversie, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare ed ai «diritti costituzionalmente tutelati», «comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati» - cessano di avere effetto ove non riconfermate dal giudice amministrativo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Difatti, l'affermata connessione tra provvedimento cautelare e giudizio di merito, nella specie, non sussiste, sicché il remittente, quale giudice del giudizio di merito instaurato dopo il provvedimento cautelare, non deve fare applicazione della disposizione denunciata, non essendo egli il giudice della riconferma di detto provvedimento. Inoltre, per i sottolineati profili di indipendenza del giudizio cautelare rispetto al giudizio di merito, sono prive di rilievo le eventuali richieste delle parti di conferma o caducazione del provvedimento cautelare con la pronuncia di merito.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 241/2008, n. 53 e n. 50/2010 e n. 173/2009.