Ordinanza 242/2010 (ECLI:IT:COST:2010:242)
Massima numero 34811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  05/07/2010;  Decisione del  05/07/2010
Deposito del 07/07/2010; Pubblicazione in G. U. 14/07/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (in specie, ai fini della determinazione dell'imponibile IRES) - Asserita violazione del principio di capacità contributiva, con ingiustificata discriminazione rispetto ad altre imposte delle quali è prevista la integrale deducibilità - Incompleta e, quindi, erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 a causa della incompleta e, quindi, erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Infatti, l'ordinanza di rimessione, successiva all'entrata in vigore del citato art. 6 del decreto-legge n. 185 del 2008, non menziona tale disposizione e omette così di motivare la rilevanza della questione sollevata a seguito del mutamento del quadro normativo di riferimento e non tiene conto dell'ordinanza n. 258 del 2009, con la quale la Corte - chiamata a decidere analoga questione - ha restituito gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza alla luce della mutata cornice legislativa.

In senso analogo, v. citate sentenza n. 215/2008; ordinanze n. 89/2010 e n. 315 e 292/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte