Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (in specie, ai fini della determinazione dell'imponibile IRES) - Asserita violazione del principio di capacità contributiva, con ingiustificata discriminazione rispetto ad altre imposte delle quali è prevista la integrale deducibilità - Incompleta e, quindi, erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 a causa della incompleta e, quindi, erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Infatti, l'ordinanza di rimessione, successiva all'entrata in vigore del citato art. 6 del decreto-legge n. 185 del 2008, non menziona tale disposizione e omette così di motivare la rilevanza della questione sollevata a seguito del mutamento del quadro normativo di riferimento e non tiene conto dell'ordinanza n. 258 del 2009, con la quale la Corte - chiamata a decidere analoga questione - ha restituito gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza alla luce della mutata cornice legislativa.
In senso analogo, v. citate sentenza n. 215/2008; ordinanze n. 89/2010 e n. 315 e 292/2008.