Instaurazione del giudizio con "sentenza-ordinanza" - Idoneità del provvedimento - Sussistenza.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 33, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge regionale 5 giugno 2007, n. 16, impugnati in riferimento agli artt. 24, 32, 41, 97, 113 e 117, terzo comma, Cost., deve ritenersi ammissibile la questione benché proposta con "sentenza-ordinanza" con la quale il TAR ha accolto taluni motivi proposti dal ricorrente, annullando in parte qua alcuni degli atti impugnati nel giudizio principale, senza pronunciarsi sulle censure la cui decisione ha ritenuto condizionata alla previa definizione dell'incidente di costituzionalità. Infatti, il provvedimento, contenente un duplice ordine di statuizioni, è configurabile come "ordinanza", nella parte in cui il rimettente, con esso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, senza avere fatto applicazione delle norme censurate e senza avere definito il giudizio principale, del quale, per la parte non definita, ha disposto la sospensione.
Sull'idoneità della "sentenza-ordinanza" ad instaurare ritualmente il giudizio incidentale di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 94/2009.