Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Tariffe relative alle prestazioni di laboratorio - Previsione dell'applicazione di uno sconto tariffario ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o ), della legge n. 296 del 2006 - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Questione identica ad altra già dichiarata infondata - Mancata prospettazione di argomenti differenti ed ulteriori rispetto a quelli già valutati - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge regionale 5 giugno 2007, n. 16, impugnato, in riferimento agli artt. 24, 32, 41, 97 e 113 Cost., in quanto dispone, per le tariffe relative alle prestazioni di laboratorio, l'applicazione dello sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 94 del 2009, e l'odierno rimettente non ha prospettato argomenti differenti ed ulteriori rispetto a quelli già valutati.
Per la declaratoria di non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 94/2009.