Sentenza 245/2010 (ECLI:IT:COST:2010:245)
Massima numero 34816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
05/07/2010; Decisione del
05/07/2010
Deposito del 08/07/2010; Pubblicazione in G. U. 14/07/2010
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Tutela della salute - Iniziativa economica privata - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche alla legge regionale n. 32 del 2007 - Esclusione dal regime dell'autorizzazione per gli studi medici e odontoiatrici che non intendano richiedere l'accreditamento istituzionale - Violazione di principio fondamentale dettato dalla normativa statale nella materia tutela della salute per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure - Illegittimità costituzionale.
Tutela della salute - Iniziativa economica privata - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche alla legge regionale n. 32 del 2007 - Esclusione dal regime dell'autorizzazione per gli studi medici e odontoiatrici che non intendano richiedere l'accreditamento istituzionale - Violazione di principio fondamentale dettato dalla normativa statale nella materia tutela della salute per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 19, che esclude dal regime dell'autorizzazione ivi previsto «gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale». In ragione dell'assoluta identità dei presupposti e della ratio, deve essere nella specie confermato l'orientamento già espresso dalla Corte nella sentenza n. n. 150 del 2010, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.3, della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45, disposizione che - analogamente alla norma regionale qui denunciata - prevedeva l'esclusione dal regime dell'autorizzazione per gli studi medici e per gli studi odontoiatrici privati che non intendevano chiedere l'accreditamento, in difformità da quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992. In tale occasione, la Corte ha rilevato che la disposizione regionale impugnata disattendeva il principio fondamentale dettato dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, i quali stabiliscono la necessità di tale autorizzazione per gli studi medici ed odontoiatrici privati al fine di «assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni, in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assum[ono] preminente interesse per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure», non rispettando, in tal modo, i limiti imposti dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di tutela della salute. Infatti, se è condivisibile che la competenza regionale in tema di autorizzazione e vigilanza delle istituzioni sanitarie private vada inquadrata nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute (di cui all'art. 117, comma terzo, Cost.), resta, comunque, precluso alle Regioni di derogare a norme statali che fissano principi fondamentali; né assume rilievo la circostanza che queste strutture non abbiano l'accreditamento presso il servizio sanitario nazionale perché tale elemento non incide sul tipo di prestazioni che esse vengono ad erogare.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 19, che esclude dal regime dell'autorizzazione ivi previsto «gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale». In ragione dell'assoluta identità dei presupposti e della ratio, deve essere nella specie confermato l'orientamento già espresso dalla Corte nella sentenza n. n. 150 del 2010, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.3, della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45, disposizione che - analogamente alla norma regionale qui denunciata - prevedeva l'esclusione dal regime dell'autorizzazione per gli studi medici e per gli studi odontoiatrici privati che non intendevano chiedere l'accreditamento, in difformità da quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992. In tale occasione, la Corte ha rilevato che la disposizione regionale impugnata disattendeva il principio fondamentale dettato dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, i quali stabiliscono la necessità di tale autorizzazione per gli studi medici ed odontoiatrici privati al fine di «assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni, in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assum[ono] preminente interesse per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure», non rispettando, in tal modo, i limiti imposti dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di tutela della salute. Infatti, se è condivisibile che la competenza regionale in tema di autorizzazione e vigilanza delle istituzioni sanitarie private vada inquadrata nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute (di cui all'art. 117, comma terzo, Cost.), resta, comunque, precluso alle Regioni di derogare a norme statali che fissano principi fondamentali; né assume rilievo la circostanza che queste strutture non abbiano l'accreditamento presso il servizio sanitario nazionale perché tale elemento non incide sul tipo di prestazioni che esse vengono ad erogare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8
co. 4
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8 ter