Sentenza 247/2010 (ECLI:IT:COST:2010:247)
Massima numero 34818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  05/07/2010;  Decisione del  05/07/2010
Deposito del 08/07/2010; Pubblicazione in G. U. 14/07/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Commercio - Norme della Regione Veneto in materia di commercio su aree pubbliche - Divieto del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti - Denunciata lesione di diritti inviolabili degli stranieri regolari, del diritto al lavoro e dei principi di uguaglianza, di parità di trattamento dei lavoratori stranieri regolari, di libertà dell'iniziativa economica privata e di sussidiarietà verticale, nonché asserita compressione dell'autonomia comunale e violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4-bis, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2001, n. 10, introdotto dall'art. 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 10, primo comma, 41, 117, commi primo e secondo, lett. e), e 118 Cost., in quanto vieta il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti. La norma de qua, adottata nell'esercizio della competenza regionale residuale in materia di commercio, persegue lo scopo di garantire l'ordinata fruizione e la valorizzazione dei maggiori centri storici delle città d'arte del Veneto a forte vocazione turistica, e si muove in stretta concordanza con la disciplina statale posta dal d.lgs. n. 114 del 1998, che già attribuiva alle Regioni poteri di programmazione in materia di limiti agli insediamenti commerciali allo specifico fine di salvaguardare i centri storici e l'arredo urbano. Il divieto in esame non incide sulla libertà di concorrenza, collocandosi nel diverso solco della semplice regolamentazione territoriale del commercio, e assicura un contemperamento ragionevole fra la libertà dell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e l'introduzione di limitate eccezioni, oggettivamente motivate dall'esigenza di non superare i limiti posti a tutela dei centri storici delle grandi città d'arte della Regione. Quanto all'evocato principio di sussidiarietà verticale, sotteso all'art. 118 Cost. e attinente al riparto fra i diversi livelli di governo dell'esercizio delle funzioni amministrative, così come astrattamente previste dalla legislazione di riferimento, esso non viene in rilievo allorché, come nella specie, il legislatore regionale non istituisca o attribuisca funzioni amministrative, bensì imponga un divieto, il quale concorre a definire i limiti di legge entro cui deve svolgersi la normale attività amministrativa di attuazione. Inoltre, la legge regionale n. 10 del 2001 tiene comunque conto del ruolo dei Comuni e ne valorizza le competenze e le scelte pianificatorie, con riferimento, soprattutto, alla possibilità di derogare al divieto posto dalla norma impugnata «per particolari manifestazioni o eventi» (art. 4, comma 4-ter). Né si configura un vizio derivante dall'asserita equiparazione (che con tutta evidenza non sussiste) tra chi svolge legittimamente l'attività di commercio itinerante (il quale, pur dovendo sottostare allo specifico divieto, può operare liberamente su tutto il residuo territorio non solo regionale ma nazionale) e chi commerci abusivamente, senza alcun titolo che lo legittimi a tale attività. Infine, il rimettente erra nel ritenere che il commercio itinerante «riguarda attualmente in modo prevalente se non esclusivo la piccola imprenditoria degli extracomunitari», ravvisando una discriminazione per il solo fatto che un divieto avente carattere generale e indistinto, riferito ad una categoria di operatori economici, nei fatti verrebbe ad incidere maggiormente sugli extracomunitari regolari muniti di autorizzazione al commercio itinerante. Invero, la disposizione censurata non attribuisce alcuna rilevanza alla nazionalità degli operatori destinatari del divieto, la quale assume quindi valore di circostanza di mero fatto. Il contenuto precettivo della norma ha carattere generale ed obiettivo (ancorato esclusivamente alle modalità di svolgimento di detta peculiare attività) e non possiede alcuna valenza discriminatoria, prescindendo completamente dalla provenienza, appartenenza etnica, cittadinanza o condizione giuridica soggettiva di chi esercita quel tipo di commercio. Né sussiste la dedotta disparità di trattamento tra chi esercita il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e chi lo esercita su posteggi in sede fissa, poiché l'eterogeneità delle attività messe a confronto non consente di affermare una violazione del principio di uguaglianza.

Sui criteri di corretta individuazione della materia in cui devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censura, v., da ultimo, le citate sentenze n. 52/2010 e n. 237/2009.

Sull'attribuzione della materia del commercio alla competenza regionale residuale, v. le citate sentenze n. 165/2007 e n. 64/2007.

Per l'affermazione che «il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 [...] si applica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione» in materia di commercio, v. la citata ordinanza n. 199/2006.

Nel senso che la potestà residuale delle Regioni in materia di commercio non può ritenersi condizionata dalla normativa statale preesistente alla riforma costituzionale del 2001, v. le seguenti citate decisioni: ordinanza n. 199/2006 e sentenza n. 1/2004.

Con riferimento alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, v. le citate sentenze n. 45/2010 e n. 14/2004.

Sull'esclusione di una lesione della libertà d'iniziativa economica «allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale», purché, per un verso, l'individuazione di quest'ultima «non appaia arbitraria» e, «per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue», v., ex plurimis, le citate sentenze n. 152/2010 e n. 167/2009.

In relazione al principio di sussidiarietà verticale, v. la citata sentenza n. 128/2010.

Con riferimento all'esigenza di regolamentare l'attività commerciale nel rispetto di peculiari realtà territoriali, quali i centri storici delle città d'arte, v. la citata sentenza n. 388/1992.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  06/04/2001  n. 10  art. 4  co. 4

legge della Regione Veneto  25/02/2005  n. 7  art. 16  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 10  co. 1

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  09/07/2003  n. 215  art. 2    co. 1  lett. b)