Banca e istituti di credito - Credito fondiario - Possibilità che la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo stesso, avvenga anche a richiesta del terzo acquirente del bene ipotecato - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Omessa motivazione sulla competenza del rimettente a pronunciarsi sul giudizio a quo - Difetto di rilevanza - Aberratio ictus nella formulazione del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, della legge 6 giugno 1991, n. 175, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui tale disposizione - successivamente abrogata dall'art. 161 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma applicabile, ratione temporis, nel procedimento a quo - non prevedeva che la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo stesso, potesse avvenire anche a richiesta del terzo acquirente del bene ipotecato. Invero, nel caso in esame, concernente un tratto di terreno con annessi fabbricati rurali e già debitamente catastato, si versa in un'ipotesi di credito fondiario rispetto alla quale - diversamente che per gli edifici o complessi condominiali per i quali si può ottenere l'accatastamento delle singole porzioni costitutive - non era e non è previsto alcun diritto di frazionamento a favore del terzo acquirente del bene ipotecato, vigendo l'ordinario principio di indivisibilità dell'ipoteca. Il giudice a quo, pur dando atto di un ostacolo, emergente ictu oculi, che si frappone all'ammissibilità del mezzo di tutela esperito, ha omesso di svolgere qualsiasi motivazione sul punto, che consenta di rendere comprensibile la ragione per la quale egli si reputi competente a pronunciarsi sul ricorso che gli è stato devoluto. Inoltre, posto che la norma impugnata si riferisce a fattispecie del tutto diversa da quella dedotta in giudizio (edifici o complessi condominiali, in luogo di terreni), un'eventuale pronuncia caducatoria non spiegherebbe effetto alcuno sulla vicenda in contestazione, che continuerebbe comunque ad essere assoggettata all'ordinaria disciplina del mutuo fondiario e della relativa garanzia ipotecaria. Pertanto, il rimettente è incorso, nella formulazione del relativo quesito, in un'evidente aberratio ictus, giacché il suo petitum avrebbe dovuto indirizzarsi, semmai, nel senso della censura di un'irragionevole disparità di trattamento, ai fini del frazionamento del mutuo e della garanzia ipotecaria, tra il terzo acquirente della porzione di edificio o complesso condominiale rispetto al terzo acquirente di altri tipi di immobili, quali i terreni.