Reati e pene - Disposizione interpretativa dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen. - Riferimento della circostanza aggravante ivi prevista ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi - Inscindibile connessione con la norma interpretata, dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94, secondo cui la censurata aggravante si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi. L'odierna decisione caducatoria ha, infatti, reso completamente priva di oggetto una disposizione che è nata al solo scopo di introdurre una norma interpretativa dell'art. 61, numero 11-bis, cod. pen. e che a quest'ultimo è legata da quel rapporto di inscindibile connessione che, secondo la giurisprudenza costituzionale, giustifica una dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale.
Con riferimento al rapporto di inscindibile connessione idoneo a fondare una dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale, v., da ultimo, ex multis, la citata sentenza n. 186/2010.