Sentenza 249/2010 (ECLI:IT:COST:2010:249)
Massima numero 34822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  05/07/2010;  Decisione del  05/07/2010
Deposito del 08/07/2010; Pubblicazione in G. U. 14/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34820  34821  34823


Titolo
Reati e pene - Esecuzione delle pene detentive - Divieto di disporre la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per i delitti aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 61, n. 11- bis , cod. pen. - Inscindibile connessione con la disposizione del codice penale dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale parziale, in via consequenziale.

Testo
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., limitatamente alle parole «e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,». L'art. 656 cod. proc. pen. disciplina l'esecuzione delle sanzioni detentive, prevedendo, tra l'altro, la sospensione degli adempimenti esecutivi nel caso di pene (relativamente) brevi, in vista dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione. Il citato comma 9, lett. a), identifica i delitti per i quali la sospensione non può essere disposta, includendovi quelli aggravati dalla condizione di soggiorno irregolare del colpevole, attraverso l'inciso «e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice», introdotto dalla legge n. 125 del 2008 di conversione del d.l. n. 92 del 2008. L'odierna decisione caducatoria ha reso completamente priva di oggetto la norma citata da ultimo - cioè quella specificamente dettata, in un più ampio contesto, con l'inciso che si è trascritto - e legata alla disposizione dichiarata illegittima in questa sede da quel rapporto di inscindibile connessione che, secondo la giurisprudenza costituzionale, giustifica una dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 656  co. 9

decreto-legge  23/05/2008  n. 92  art. 2  co. 1

legge  24/07/2008  n. 125  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27