Sentenza 249/2010 (ECLI:IT:COST:2010:249)
Massima numero 34822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
05/07/2010; Decisione del
05/07/2010
Deposito del 08/07/2010; Pubblicazione in G. U. 14/07/2010
Titolo
Reati e pene - Esecuzione delle pene detentive - Divieto di disporre la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per i delitti aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 61, n. 11- bis , cod. pen. - Inscindibile connessione con la disposizione del codice penale dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale parziale, in via consequenziale.
Reati e pene - Esecuzione delle pene detentive - Divieto di disporre la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per i delitti aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 61, n. 11- bis , cod. pen. - Inscindibile connessione con la disposizione del codice penale dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale parziale, in via consequenziale.
Testo
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., limitatamente alle parole «e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,». L'art. 656 cod. proc. pen. disciplina l'esecuzione delle sanzioni detentive, prevedendo, tra l'altro, la sospensione degli adempimenti esecutivi nel caso di pene (relativamente) brevi, in vista dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione. Il citato comma 9, lett. a), identifica i delitti per i quali la sospensione non può essere disposta, includendovi quelli aggravati dalla condizione di soggiorno irregolare del colpevole, attraverso l'inciso «e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice», introdotto dalla legge n. 125 del 2008 di conversione del d.l. n. 92 del 2008. L'odierna decisione caducatoria ha reso completamente priva di oggetto la norma citata da ultimo - cioè quella specificamente dettata, in un più ampio contesto, con l'inciso che si è trascritto - e legata alla disposizione dichiarata illegittima in questa sede da quel rapporto di inscindibile connessione che, secondo la giurisprudenza costituzionale, giustifica una dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., limitatamente alle parole «e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,». L'art. 656 cod. proc. pen. disciplina l'esecuzione delle sanzioni detentive, prevedendo, tra l'altro, la sospensione degli adempimenti esecutivi nel caso di pene (relativamente) brevi, in vista dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione. Il citato comma 9, lett. a), identifica i delitti per i quali la sospensione non può essere disposta, includendovi quelli aggravati dalla condizione di soggiorno irregolare del colpevole, attraverso l'inciso «e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice», introdotto dalla legge n. 125 del 2008 di conversione del d.l. n. 92 del 2008. L'odierna decisione caducatoria ha reso completamente priva di oggetto la norma citata da ultimo - cioè quella specificamente dettata, in un più ampio contesto, con l'inciso che si è trascritto - e legata alla disposizione dichiarata illegittima in questa sede da quel rapporto di inscindibile connessione che, secondo la giurisprudenza costituzionale, giustifica una dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 656
co. 9
decreto-legge
23/05/2008
n. 92
art. 2
co. 1
legge
24/07/2008
n. 125
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27