Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione quale circostanza aggravante del fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena - Carenza assoluta di motivazione in ordine ad una condizione essenziale di rilevanza della questione - Inammissibilità.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale. Condizione essenziale di rilevanza delle questioni concernenti la suddetta previsione circostanziale è che quest'ultima risulti concretamente applicabile nel giudizio a quo. Nel caso di specie, nessun rilievo è stato svolto al fine di illustrare per quale ragione una circostanza aggravante fondata sulla «illegalità» del soggiorno dovrebbe applicarsi anche per reati che, al pari di quello contestato nel giudizio principale, consistono proprio in violazioni della disciplina in materia di immigrazione. Va considerato, in proposito, quanto stabilito nella prima parte dell'art. 61 cod. pen., e cioè che le circostanze comuni aggravano il reato solo «quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali». La carenza assoluta di motivazione sui presupposti interpretativi che condizionano l'applicazione della norma censurata da parte del giudice rimettente rende inammissibile, nel giudizio incidentale di costituzionalità, la questione sollevata.
Per la manifesta inammissibilità di questioni aventi specificamente ad oggetto l'aggravante di cui all'art. 61, numero 11-bis, cod. pen., v. le citate ordinanze n. 66/2010 e n. 277/2009.
Per la manifesta inammissibilità di questioni per assoluta carenza di motivazione sui presupposti interpretativi che condizionano l'applicazione della norma censurata da parte del rimettente, v., ex multis, le citate ordinanze n. 61/2007 e n. 346/2006.