Sentenza 250/2010 (ECLI:IT:COST:2010:250)
Massima numero 34824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
05/07/2010; Decisione del
05/07/2010
Deposito del 08/07/2010; Pubblicazione in G. U. 14/07/2010
Titolo
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Eccezione di inammissibilità della questione perchè priva di attinenza con il processo a quo - Reiezione.
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Eccezione di inammissibilità della questione perchè priva di attinenza con il processo a quo - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa erariale, per essere la dedotta violazione costituzionale priva di attinenza con il processo a quo. Risulta evidente, al contrario, come l'eventuale rimozione della norma impugnata, conseguente all'accoglimento della questione, inciderebbe sull'esito del giudizio principale, destinato altrimenti a concludersi - secondo quanto si afferma nell'ordinanza di rimessione - con una declaratoria di responsabilità dell'imputato per la contravvenzione de qua.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa erariale, per essere la dedotta violazione costituzionale priva di attinenza con il processo a quo. Risulta evidente, al contrario, come l'eventuale rimozione della norma impugnata, conseguente all'accoglimento della questione, inciderebbe sull'esito del giudizio principale, destinato altrimenti a concludersi - secondo quanto si afferma nell'ordinanza di rimessione - con una declaratoria di responsabilità dell'imputato per la contravvenzione de qua.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 10
co.
legge
15/07/2009
n. 94
art. 1
co. 16
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte