Sentenza 155/2023 (ECLI:IT:COST:2023:155)
Massima numero 45751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  06/06/2023;  Decisione del  06/06/2023
Deposito del 20/07/2023; Pubblicazione in G. U. 26/07/2023
Massime associate alla pronuncia:  45752  45753  45754  45755  45756


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali asseritamente lesi - Inammissibilità di una motivazione meramente assertiva (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto disposizioni della Regione Siciliana che derogano al divieto di procedere, fino al 31 dicembre 2022, ad assunzioni, promozioni e modifiche della pianta organica in società partecipate, IRFIS-FinSicilia spa ed in enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione). (Classif. 113003).

Testo

L’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d’illegittimità costituzionale si pone in termini più pregnanti nei giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Il ricorrente, pertanto, ha non solo l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l’indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure. (Precedenti: S. 119/2022 – mass. 44774; S. 171/2021 – mass. 44135; S. 219/2021; S. 95/2021 – mass. 43880)

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, perché formulate in modo generico e assertivo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, secondo e quarto comma, e 117, secondo comma, lett. l, Cost., dell’art. 13, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, che prevede una deroga al divieto, contenuto nell’art. 12, comma 15, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, di procedere, fino al 31 dicembre 2022, a nuove assunzioni, promozioni e modifiche della pianta organica in società partecipate, in IRFIS-FinSicilia spa ed in enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione. Il ricorrente non ha chiarito il meccanismo attraverso cui si realizzerebbe il preteso vulnus).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  10/08/2022  n. 16  art. 13  co. 11

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 2

Costituzione  art. 97  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte