Sentenza 250/2010 (ECLI:IT:COST:2010:250)
Massima numero 34825
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  05/07/2010;  Decisione del  05/07/2010
Deposito del 08/07/2010; Pubblicazione in G. U. 14/07/2010
Massime associate alla pronuncia:  34824  34826  34827  34828  34829  34830  34831  34832  34833  34834  34835  34836  34837  34838


Titolo
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione dei principi di materialità e di necessaria offensività del reato - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Oggetto dell'incriminazione non è, infatti, un modo di essere della persona, ovvero la condizione personale e sociale di straniero clandestino (o, più propriamente, irregolare) della quale verrebbe arbitrariamente presunta la pericolosità sociale, ma uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti. Tale è, in specie, quello descritto dalle locuzioni alternative «fare ingresso» e «trattenersi» nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione o della disciplina in tema di soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio, di cui all'art. 1 della legge n. 68 del 2007: locuzioni cui corrispondono, rispettivamente, una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente il cui nucleo antidoveroso è omissivo (l'omettere di lasciare il territorio nazionale, pur non essendo in possesso di un titolo che renda legittima la permanenza). La condizione di clandestinità non è un dato preesistente ed estraneo al fatto, ma rappresenta, al contrario, la conseguenza della stessa condotta resa penalmente illecita, sinteticamente esprimendone la nota strutturale di illiceità. Né può ritenersi che si sia di fronte ad un illecito di mera disobbedienza, non offensivo, cioè, di alcun bene giuridico meritevole di tutela: illecito la cui repressione darebbe vita ad un'ipotesi di diritto penale d'autore, al di sotto della quale si radicherebbe l'intento di penalizzare, ex se, situazioni di povertà ed emarginazione. Il bene giuridico protetto dalla norma de qua è, in realtà, agevolmente identificabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori: interesse la cui assunzione ad oggetto di tutela penale non può considerarsi irrazionale ed arbitraria, trattandosi, del resto, del bene giuridico di categoria che accomuna buona parte delle norme incriminatrici presenti nel testo unico del 1998 e che risulta, altresì, offendibile dalle condotte di ingresso e trattenimento illegale dello straniero. L'ordinata gestione dei flussi migratori si presenta come un bene giuridico strumentale, attraverso la cui salvaguardia il legislatore attua una protezione in forma avanzata del complesso di beni pubblici finali, di sicuro rilievo costituzionale, suscettivi di essere compromessi da fenomeni di immigrazione incontrollata (quali, ad esempio, la sicurezza, la sanità pubblica, l'ordine pubblico e il rispetto dei vincoli di carattere internazionale). Il controllo giuridico dell'immigrazione - che compete allo Stato nell'esercizio della sua sovranità, in quanto espressione del controllo del territorio - implica la necessaria configurazione come fatto illecito della violazione delle regole in cui quel controllo si esprime. Determinare quale sia la risposta sanzionatoria più adeguata a tale illecito, e segnatamente stabilire se esso debba assumere una connotazione penale, anziché meramente amministrativa, rientra nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, il quale ben può modulare diversamente nel tempo - in rapporto alle mutevoli caratteristiche e dimensioni del fenomeno migratorio e alla differente pregnanza delle esigenze ad esso connesse - la qualità e il livello dell'intervento repressivo in materia. In questa prospettiva, risulta altresì infondata la tesi del rimettente secondo cui l'incriminazione introdurrebbe una presunzione assoluta di pericolosità sociale dell'immigrato irregolare, non rispondente all'id quod plerumque accidit e perciò stesso arbitraria. Invero, la norma impugnata non sancisce alcuna presunzione di tal fatta, ma si limita - similmente alla generalità delle norme incriminatrici - a reprimere la commissione di un fatto oggettivamente (e comunque) antigiuridico, offensivo di un interesse reputato meritevole di tutela: violazione riscontrabile indipendentemente dalla personalità dell'autore, la quale potrà rilevare, semmai, solo sul piano della commisurazione della pena da parte del giudice, secondo i criteri dettati dall'art. 133, secondo comma, cod. pen.

Nel senso che l'individuazione delle condotte punibili e la configurazione del relativo trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del legislatore, il cui esercizio può formare oggetto di sindacato, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove si traduca in scelte manifestamente irragionevoli o arbitrarie, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze n. 47/2010, n. 161/2009, n. 225/2008, ordinanze n. 41/2009 e n. 23/2009.

Sull'incompatibilità costituzionale di fattispecie di reato non offensive di alcun bene giuridico meritevole di tutela, v. la citata sentenza n. 519/1995.

Sulla spettanza allo Stato del potere di disciplinare l'immigrazione e sui rilevanti interessi pubblici coinvolti nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale, v. le citate sentenze n. 148/2008, n. 206/2006, n. 5/2004, n. 353/1997 e n. 62/1994.

In relazione al reato di inosservanza dell'ordine di allontanamento di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, v. la citata sentenza n. 22/2007.

Per l'affermazione, resa in diverso contesto a sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune norme dell'ordinamento penitenziario, che la condizione soggettiva connessa al «mancato possesso di un titolo abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato [...], di per sé, non è univocamente sintomatica [...] di una particolare pericolosità sociale», v. la citata sentenza n. 78/2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 10  co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 16

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte