Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata irragionevole equiparazione di fattispecie eterogenee e di soggetti di differente pericolosità sociale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, punendo indiscriminatamente lo straniero che sia entrato o si sia trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, equiparerebbe fattispecie marcatamente eterogenee e soggetti di differente pericolosità sociale (quali lo straniero che ha varcato clandestinamente i confini nazionali e che vive dei proventi del delitto e il migrante trattenutosi irregolarmente dopo un ingresso legittimo, ma ben integrato nella comunità sociale e che svolge un'attività lavorativa). Infatti, la norma censurata non è diretta a sanzionare la condotta di vita e i propositi del migrante irregolare, quanto piuttosto (e soltanto) l'inosservanza delle norme sull'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato. La diversa gravità dell'inosservanza potrà essere, per altro verso, apprezzata e valorizzata dal giudice in sede di determinazione della pena in concreto nell'ambito della forbice edittale, sufficientemente ampia a tal fine, sia pure nell'ambito di una configurazione dell'illecito quale contravvenzione punita con la sola pena pecuniaria. Quanto alle ipotesi a carattere marginale, evocate dal giudice a quo con il riferimento alla situazione dello straniero che si trattenga in Italia oltre il termine del visto di ingresso per ragioni puramente contingenti, l'attribuzione della competenza per il reato in esame al giudice di pace è atta a rendere operante l'istituto dell'esclusione della procedibilità per «particolare tenuità del fatto», previsto dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, un istituto che, in presenza delle condizioni stabilite da tale articolo, potrà valere a sottrarre a pena le irregolarità di più ridotto significato.
Nel senso che al legislatore è consentito di includere in uno stesso paradigma punitivo una pluralità di fattispecie distinte per struttura e disvalore, spettando in tali casi al giudice far emergere la differenza tra le varie condotte tramite la graduazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, v., tra le altre, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 47/2010, ordinanze n. 213/2000, n. 145/1998, n. 456/1997 e n. 220/1996.